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Composizione della crisi da sovraindebitamento

Il legislatore ha apportato negli ultimi anni numerose riforme alla normativa fallimentare introducendo con la legge n. 3/2012 lo strumento della composizione della crisi da sovraindebitamento, una procedura rivolta a quei soggetti che, pur trovandosi in una situazione di crisi economica, non sono sottoponibili alle procedure concorsuali (concordato preventivo e fallimento).

I soggetti aventi titolo per accedere alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento sono:

 gli imprenditori commerciali non assoggettabili al fallimento, in quanto non rientranti nelle soglie dimensionali previste dall’art. 1 LF;

 i piccoli imprenditori;

 gli imprenditori individuali che pur essendo in astratto assoggettati alle procedure concorsuali, intendano proporre un accordo con i creditori che vantino crediti non derivanti dall’esercizio dell’attività commerciale dagli stessi svolta;

 i consumatori.

Tali soggetti per poter accedere alla procedura devono trovarsi in una situazione di sovraindebitamento, ovvero deve sussistere un perdurante squilibrio tra le obbligazioni dagli stessi assunte e il patrimonio da utilizzare per il loro adempimento, sempre che :

 non possano essere sottoposti a procedure concorsuali diverse dalla composizione della crisi da sovraindebitamento;

 non abbiano fatto ricorso negli ultimi cinque anni alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento;

 non abbiano fornito documentazione che consente la ricostruzione della loro situazione economica patrimoniale.

La legge n. 3/2012 ha previsto tre diverse procedure distinte per la soluzione del sovraindebitamento del debitore non assoggettabile a procedure concorsuale.

La prima consiste in un accordo di composizione della crisi con i creditori, la seconda in un piano del consumatore (riservato per l’appunto esclusivamente al consumatore, da sottoporre al giudizio del Tribunale che si sostituisce ai creditori) e la terza in un piano liquidatorio, che pertanto prevede la cessione di tutti i beni costituenti il patrimonio del debitore sui quali i creditori si possono soddisfare.

L’accordo di ristrutturazione dei debiti

Il debitore che si trova in uno stato di sovraindebiamento può proporre ai creditori un accordo di ristrutturazione dei debiti in forza di un piano che deve prevedere il pagamento dei titolari dei crediti impignorabili, le scadenze e le modalità di pagamento dei creditori, con indicazioni delle garanzie agli stessi offerti per l’adempimento dei debiti. In concreto il piano può prevedere un pagamento integrale dei debiti che può essere dilazionato, ovvero un pagamento parziale dei debiti, seppur nel rispetto di alcuni limiti.

L’accordo può prevedere, infatti, che i titolari di crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti in misura inferiore al loro effettivo ammontare, purché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile sul ricavato per il caso di vendita del bene mobile e/o immobile sul quale i predetti creditori vantano il privilegio, ovvero può prevedere (sempre per i creditori muniti di privilegio) una moratoria fino a un anno dall’omologazione del piano, sempre che sia prevista la liquidazione di beni sui quali sussiste la causa di prelazione.

Al contrario il piano deve assicurare il pagamento integrale dei tributi costituenti risorse proprie dell’Unione Europea, dell’IVA e delle ritenute operate e non versate.

Nel caso in cui i beni e/o i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità del piano, la proposta dovrà essere sottoscritta da uno o più terzi che dovranno conferire beni e/o redditi volti ad assicurare l’attuabilità dello stesso.

Il debitore è tenuto a formulare l’accordo di ristrutturazione con l’assistenza di un organismo di composizione della crisi, soggetto che controllerà la veridicità dei dati inseriti nel piano ovvero l’entità dei debiti e la sussistenza del patrimonio posto a garanzia del piano, nonché accerterà la fattibilità del piano stesso.

Il procedimento

Il procedimento s’instaura con la nomina dell’organismo di composizione della crisi che aiuta il debitore a formulare l’accordo con i creditori contenente l’elenco dei creditori, l’indicazione delle somme dovute, i beni del debitore e gli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, l’elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia.

L’organismo di composizione della crisi, ricevuta la proposta, dovrà redigere una ricostruzione della posizione fiscale, l’indicazione di eventuali contenziosi pendenti, nonché un’attestazione sulla fattibilità del piano che dovrà prevedere un giudizio prognostico sulla effettiva capacità del debitore di rispettare gli impegni di ristrutturazione che deriveranno dall’omologazione dell’accordo e che dovrà includere:

  1. l’indicazione della cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere volontariamente le obbligazioni;
  2. le ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
  3. il resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni;
  4. l’indicazione dell’eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
  5. il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal debitore, nonché la probabile convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria.

Entro tre giorni dal deposito della proposta presso il Tribunale – che potrà concedere un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni alla proposta e/o produrre nuovi documenti – l’organismo di composizione della crisi ne trasmetterà una copia all’agente della riscossione ed agli ufficiali fiscali.

Il Giudice, una volta accertata la sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla legge, fisserà udienza nella quale verificherà l’eventuale sussistenza di atti in frode ai creditori posti in essere dal debitore e, in caso positivo, revocherà la procedura.

Mentre il deposito della proposta di accordo sospende il corso degli interessi convenzionali e/o legali, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, in seguito al deposito del decreto di ammissione alla procedura non possono essere iniziate e/o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore.

Raggiungimento dell’accordo e omologazione

I creditori, entro dieci giorni dall’udienza, dovranno far pervenire all’organismo di composizione della crisi il loro consenso alla proposta, in caso di mancata espressione di voto il silenzio verrà considerato come assenso all’accordo, in base al principio del silenzio-assenso.

Affinché si possa procedere con l’omologazione dell’accordo vi dovrà essere l’assenso almeno del 60% dei crediti. Nel caso in cui tali maggioranze siano state raggiunte, l’organismo di composizione della crisi trasmetterà a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale prescritta per l’accordo, unitamene all’accordo stesso, affinché gli stessi possano proporre eventuali contestazioni entro il termine di dieco giorni.

Decorso anche il predetto termine l’organismo di composizione della crisi trasmetterà al Giudice una relazione allegando le eventuali contestazioni ricevute, nonché il parere finale sulla fattibilità dell’accordo, affinché il Tribunale possa provvedere all’omologazione del piano.

L’accordo, se raggiunto, vincola tutti i creditori, anche quelli dissenzienti, ma perde la sua efficacia se entro 90 giorni dalla scadenze previste il debitore non esegue i pagamenti alle amministrazioni pubbliche e/o agli enti di gestori di previdenza e assistenza obbligatorie.

Piano liquidatorio

Analoga alla proposta di accordo con i creditori è la domanda di liquidazione dei beni che dovrà contenere, oltre ai requisiti già enunciati per la proposta di composizione della crisi, anche un inventario di tutti i beni del debitore.

La liquidazione dei beni non sarà un’alternativa all’accordo con i creditori ma sarà applicata anche su domanda dei creditori nel caso in cui il debitore:

  • abbia dolosamente aumentato o diminuito il passivo, abbia sottratto una parte rilevante dell’attivo o simulato attività inesistenti;
  • abbia omesso di pagare la Pubblica Amministrazione ovvero gli enti gestori di previdenza e assistenza obbligatoria;
  • abbia posto in essere atti in frode ai creditori nel corso della procedura;
  • non possa adempiere l’accordo con i creditori per cause a lui non imputabili.

Si ritiene che la normativa sulla composizione della crisi da sovraindebitamento sia ben redatta e possa essere effettivamente utile a tutti coloro che – non assoggettabili a procedure concorsuali – si trovino in una situazione di difficoltà economica. Ci si auspica che sempre più debitori possano far ricorso a questa procedura.

Accordo di composizione della crisi da sovra indebitamento ovvero domanda di liquidazione

  1. Nomina Organismo di composizione della crisi

  2. Deposito della proposta di accordo o del piano di liquidazione con certificazione sulla fattibilità dello stesso

  3. Ammissione alla procedura di composizione della crisi

  4. Raggiungimento dell’accordo (60% del crediti)

  5. Omologazione dell’accordo

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