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Diritto di recesso e internet

Cosa dice la normativa a tutela del consumatore telematico.
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di Franca Argese, avvocato civile e del lavoro

Il diritto di recesso è una facoltà molto importante riconosciuta al consumatoreche acquista beni o servizi su Internet dal Codice del consumo perchégli offre l’opportunità di cambiare idea, entro un ragionevole periodo di tempo,recedendo, appunto, dal contratto con rimborso del pagato per l’acquisto del bene o del servizio.

Per poter esercitare il diritto di recesso, il consumatore dovrà rispettare alcune formalità, per esempio, comunicare per iscritto la propria intenzione di recedere dal contratto e restituire il bene eventualmente ricevuto (a proprie spese, salvo patto contrario), in un tempo congruo.

Il professionista, a sua volta, dovrà informare il consumatore, rendendoben visibili sul sito le modalità di esercizio del diritto di recesso andando incontro, in caso contrario, a sanzioni elevate.

Vediamo, in dettaglio, la normativa a tutela del consumatore telematico in tema di diritto di recesso.

Professionista e consumatore nel Codice del consumo

Per prima cosa occorre distinguere fra consumatore e professionista. Questa distinzione è importante, perché il diritto di recesso, così come disciplinato dal Codice del consumo, può essere esercitato unicamente dal consumatore che acquista da un professionista. Non è daescludere, tuttavia, che, in via negoziale, il venditore di un bene o il fornitore di un servizio possa comunque conferire il diritto di recesso anche a un professionista, ma questa è una sua scelta, non un obbligo di legge.

Secondo il Codice del consumo, il professionista è la persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario (art. 1, comma 1, lett. c), mentre il consumatore è la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (art. 1, comma 1, lett. a).

I contratti online

I contratti online o conclusi su Internet fanno parte di una categoria più ampia (disciplinata, oggi, dal Codice del consumo): quella dei contratti a distanza.

Essi sono quei contratti stipulati fra un professionista e un consumatore senza la loro presenza fisica e simultanea. In particolare, il Codice del consumo definiscecontratto a distanza «il contratto avente per oggetto beni o servizi stipulato tra un professionista e un consumatore nell’ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal professionista che, per tale contratto, impiega esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso».

Per tecnica di comunicazione a distanza si intende «qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra le dette parti».

Per sopperire alla mancanza di contatto fra le parti, la legge prevede oltre al diritto di recesso a favore del consumatore/contraente più debole anche alcuni incisivi obblighi d’informazione a carico del professionista. Vediamoli.

Gli obblighi d’informazione. Prima della conclusione del contratto, il consumatore deve ricevere una serie d’informazioni (indicate dall’art. 51, comma 1, del Codice del consumo); inoltre, lo scopo commerciale della comunicazione deve essere inequivocabile.

Fra le informazioni obbligatorie, ai nostri fini, vanno segnalate quelle relative all’esistenza del diritto di recesso o alla esclusione dello stesso nonché l’indicazione delle modalità del pagamento, della consegna del bene o della prestazione del servizio e di ogni altra forma di esecuzione del contratto.

Il mancato adempimento ai predetti obblighi informativi comporta, a carico del professionista, l’applicazione di una sanzione: un tempo più lungo perpoter esercitare il diritto di recesso.

Le informazioni devono essere fornite in modo chiaro e comprensibile, con ogni mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza impiegata, osservando in particolare i principi di buona fede e correttezza in materia di transazioni commerciali.

Ecco le principali informazioni che devono essere fornite in base a quanto disposto dal Codice del consumo:

a) identità del professionista e, in caso di contratti che prevedono il pagamento anticipato, l’indirizzo del professionista;

b) caratteristiche essenziali del bene o del servizio;

c) prezzo del bene o del servizio, comprese tutte le tasse e le imposte;

d) spese di consegna;

e) modalità del pagamento, della consegna del bene o della prestazione del servizio e di ogni altra forma di esecuzione del contratto;

f) esistenza del diritto di recesso o di esclusione dello stesso;

g) modalità e tempi di restituzione o di ritiro del bene in caso di esercizio del diritto di recesso.

Il diritto di recesso nei contratti online

Di norma, il consumatore che acquista da un professionista può recedere, senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento del bene o dal giorno della conclusione del contratto di fornitura di un servizio, tuttavia, il termine per l’esercizio del diritto di recesso è, rispettivamente, di 60 giorni dal giorno delricevimento del bene e di 90 giorni dal giorno della conclusione del contratto di fornitura, se:

  • il professionista non ha soddisfatto gli obblighi d’informazione con specifico riferimento all’esistenza del diritto di recesso o di esclusione dello stesso oppure alle modalità e tempi di restituzione o di ritiro del bene in caso di esercizio del diritto di recesso;
  • il professionista ha fornito una informazione incompleta o errata che non consente o rende più difficoltoso il corretto esercizio del diritto di recesso.

Diritto di recesso: le esclusioni. Il professionista, sul proprio sito internet, ha altresì l’onere di specificare ed elencare i casi in cui il diritto di recesso non può essere esercitato, per esempio in caso di:

1) fornitura di generi alimentari, di bevande o di altri beni per uso domestico di consumo corrente forniti al consumatore, da distributori che effettuano giri frequenti e regolari;

2) fornitura di servizi la cui esecuzione sia iniziata, con l’accordo del consumatore, prima della scadenza del termine previsto per l’esercizio del diritto di recesso;

3) fornitura di beni o servizi il cui prezzo è legato a fluttuazioni dei tassi del mercato finanziario che il professionista non è in grado di controllare;

4) fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati o che, per loro natura, non possono essere rispediti o rischiano di deteriorarsi o alterarsi rapidamente;

5) fornitura di prodotti audiovisivi o di software informatici sigillati, aperti dal consumatore;

6) fornitura di giornali, periodici e riviste;

7) servizi di scommesse e lotterie.

Diritto di recesso: sanzioni e foro competente. Il legislatore ha previsto sanzioni, anche forti, per il professionista che non rispetta il diritto di recesso così come disciplinato dal Codice del consumo. Fra l’altro, se il professionista:

  • ostacola l’esercizio del diritto di recesso oppure fornisce informazione incompleta o errata o comunque non conforme sul diritto di recesso da parte del consumatore; e/o
  • non rimborsa al consumatore le somme da questi eventualmente pagate, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diciottomila euro. Tali limiti sono raddoppiati nei casi di particolare gravità o di recidiva. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

Privacy policy

Fra gli obblighi informativi che la legge pone a carico del professionista che opera in internet vi è quello diretto a preservare e tutelare la riservatezza dei dati sensibili lasciati dagli utenti sui siti aziendali.La mancata predisposizione della predetta informativa comporta sanzioni comprese fra 6.000 e 36mila euro.

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Nello specifico, quando questi dati vengono richiesti per iscriversi a una newsletter o per contattare la società o per concludere un acquisto è necessario chiedere all’utente un consenso informato, espresso solo dopo la lettura dell’informativa sulla tutela della privacy.

La mancata predisposizione della predetta informativa sulla privacy comporta sanzioni comprese fra 6.000 e 36mila euro (art. 161, D.Lgs. 196/2003).

In definitiva, nell’informativa sulla privacy resa anche ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 196 /2003 – codice in materia di protezione dei dati personali – occorre descrivere le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano.

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Al fine di individuare una efficace privacy policy del sito Web può essere utile attenersi alle linee guida elaborate dal garante della privacy, linee guida accessibili a questo indirizzo.

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