Green claim e greenwashing: cosa cambia con il decreto legislativo 30/2026

Dal 27 settembre 2026 diventa applicabile in Italia il Decreto legislativo 20 febbraio 2026, n. 30, che recepisce la direttiva europea EmCo (Empowering Consumers for the Green Transition, UE 2024/825). Il provvedimento, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 marzo ed entrato in vigore il 24 marzo 2026, modifica il Codice del consumo (D.lgs 206/2005) per contrastare il greenwashing e imporre alle imprese comunicazioni ambientali verificabili, con sanzioni che vanno da 5mila a 10 milioni di euro (fino al 4% del fatturato per le infrazioni transfrontaliere). Non è previsto alcun periodo transitorio: la norma si applica anche ai prodotti già esistenti.

Il tema è stato al centro di un webinar in primavera promosso da Federazione carta e grafica (FCG), che ha coinvolto il direttore generale Massimo Medugno, la project leader Elisabetta Bottazzoli, il professor Fabio Iraldo della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e gli avvocati Roberto Randazzo e Federico Longo di Legance.

Il contesto: un quadro normativo sempre più fitto

Bottazzoli ha ricordato come la direttiva EmCo si inserisca in un mosaico di norme europee sulla sostenibilità d’impresa — dalla semplificazione di Tassonomia e CSRD alle linee guida EBA sui rischi ESG, dal PPWR sugli imballaggi al regolamento sulla deforestazione — che impongono alle aziende sistemi di raccolta dati e governance sempre più strutturati. Per il settore carta e imballaggio, l’AGCM ha già avviato controlli su claim come “100% riciclabile” (anche per prodotti accoppiati con plastiche), “plastic free” in presenza di coating polimerici, “carta amica delle foreste” senza certificazioni FSC/PEFC, oltre a “riciclabile”, “biodegradabile”, “compostabile” e “imballaggio sostenibile” privi di dati verificabili.

Cosa cambia in pratica

Secondo Iraldo, il decreto introduce una vera e propria checklist che distingue pratiche sempre vietate (blacklist) da pratiche valutabili caso per caso. Punti chiave:

  • Il green claim è ampio: non solo frasi pubblicitarie, ma anche immagini, colori, nomi di prodotto o di azienda possono costituire un’asserzione ambientale, se combinati con messaggi verbali o testuali.
  • Generico vs specifico: un claim generico come “green” o “eco-friendly” è vietato salvo tre eccezioni — Ecolabel europeo, certificazione ISO 14024 Tipo I, o dimostrazione di performance ambientali superiori alla media secondo normative UE. Basta invece una specificazione (es. “prodotto con energia rinnovabile”) per trasformarlo in claim specifico, valutato caso per caso.
  • Claim futuri: gli impegni ambientali riferiti al futuro (es. sul clima) sono ammessi solo con piani concreti, misurabili, con risorse allocate e verifiche indipendenti periodiche e pubbliche.
  • Carbon neutral/climate neutral: rientrano tra i claim generici vietati se basati solo sull’acquisto di crediti di compensazione; sono ammessi solo con reali riduzioni di emissioni lungo la catena del valore.
  • Etichette di sostenibilità: qualsiasi logo percepito come marchio di fiducia ambientale (anche una foglia o una goccia d’acqua) può essere considerato una “sustainability label” e deve basarsi su certificazioni di terza parte indipendente, pubbliche e accessibili a tutti gli operatori. Il marchio registrato o il nome dell’azienda non fungono da scudo legale.
  • Pubblicità comparativa e caratteristiche irrilevanti: ammesse solo se metodologia e criteri del confronto sono espliciti; vietati i claim su aspetti irrilevanti per il prodotto.

I legali Randazzo e Longo hanno sottolineato che la norma non introduce concetti radicalmente nuovi ma sistematizza principi già emersi nella giurisprudenza (casi Ferrarelle “Impatto Zero”, Eni Diesel+, Dior, Shein): il vero salto riguarda il livello di dettaglio richiesto e la necessità di una governance ESG strutturata, capace di validare i dati comunicati.

Gli strumenti di FCG

Per accompagnare le imprese, FCG mette a disposizione gratuitamente il FpS-Tool, piattaforma per la rendicontazione di sostenibilità articolata su tre livelli: Livello 1 per le PMI (standard volontario VSME), un Rapporto consolidato per le aziende associate, e un Livello 2 (in costruzione) per le grandi imprese soggette a rendicontazione obbligatoria ESRS. Le raccomandazioni operative di FCG ruotano attorno a sei principi — specificità, accuratezza, misurabilità, attualità, puntualità, trasparenza — e invitano le aziende a integrare gli obblighi normativi nei processi operativi, investendo in formazione e in strumenti di governance trasversali alle funzioni aziendali.

Con l’applicazione piena del decreto dal 27 settembre, conclude Bottazzoli, i rischi reputazionali e sanzionatori per le imprese della filiera carta e grafica diventano immediati e concreti.

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