Dal 27 settembre 2026 diventa applicabile in Italia il Decreto legislativo 20 febbraio 2026, n. 30, che recepisce la direttiva europea EmCo (Empowering Consumers for the Green Transition, UE 2024/825). Il provvedimento, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 marzo ed entrato in vigore il 24 marzo 2026, modifica il Codice del consumo (D.lgs 206/2005) per contrastare il greenwashing e imporre alle imprese comunicazioni ambientali verificabili, con sanzioni che vanno da 5mila a 10 milioni di euro (fino al 4% del fatturato per le infrazioni transfrontaliere). Non è previsto alcun periodo transitorio: la norma si applica anche ai prodotti già esistenti.
Il tema è stato al centro di un webinar in primavera promosso da Federazione carta e grafica (FCG), che ha coinvolto il direttore generale Massimo Medugno, la project leader Elisabetta Bottazzoli, il professor Fabio Iraldo della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e gli avvocati Roberto Randazzo e Federico Longo di Legance.
Il contesto: un quadro normativo sempre più fitto
Bottazzoli ha ricordato come la direttiva EmCo si inserisca in un mosaico di norme europee sulla sostenibilità d’impresa — dalla semplificazione di Tassonomia e CSRD alle linee guida EBA sui rischi ESG, dal PPWR sugli imballaggi al regolamento sulla deforestazione — che impongono alle aziende sistemi di raccolta dati e governance sempre più strutturati. Per il settore carta e imballaggio, l’AGCM ha già avviato controlli su claim come “100% riciclabile” (anche per prodotti accoppiati con plastiche), “plastic free” in presenza di coating polimerici, “carta amica delle foreste” senza certificazioni FSC/PEFC, oltre a “riciclabile”, “biodegradabile”, “compostabile” e “imballaggio sostenibile” privi di dati verificabili.
Cosa cambia in pratica
Secondo Iraldo, il decreto introduce una vera e propria checklist che distingue pratiche sempre vietate (blacklist) da pratiche valutabili caso per caso. Punti chiave:
- Il green claim è ampio: non solo frasi pubblicitarie, ma anche immagini, colori, nomi di prodotto o di azienda possono costituire un’asserzione ambientale, se combinati con messaggi verbali o testuali.
- Generico vs specifico: un claim generico come “green” o “eco-friendly” è vietato salvo tre eccezioni — Ecolabel europeo, certificazione ISO 14024 Tipo I, o dimostrazione di performance ambientali superiori alla media secondo normative UE. Basta invece una specificazione (es. “prodotto con energia rinnovabile”) per trasformarlo in claim specifico, valutato caso per caso.
- Claim futuri: gli impegni ambientali riferiti al futuro (es. sul clima) sono ammessi solo con piani concreti, misurabili, con risorse allocate e verifiche indipendenti periodiche e pubbliche.
- Carbon neutral/climate neutral: rientrano tra i claim generici vietati se basati solo sull’acquisto di crediti di compensazione; sono ammessi solo con reali riduzioni di emissioni lungo la catena del valore.
- Etichette di sostenibilità: qualsiasi logo percepito come marchio di fiducia ambientale (anche una foglia o una goccia d’acqua) può essere considerato una “sustainability label” e deve basarsi su certificazioni di terza parte indipendente, pubbliche e accessibili a tutti gli operatori. Il marchio registrato o il nome dell’azienda non fungono da scudo legale.
- Pubblicità comparativa e caratteristiche irrilevanti: ammesse solo se metodologia e criteri del confronto sono espliciti; vietati i claim su aspetti irrilevanti per il prodotto.
I legali Randazzo e Longo hanno sottolineato che la norma non introduce concetti radicalmente nuovi ma sistematizza principi già emersi nella giurisprudenza (casi Ferrarelle “Impatto Zero”, Eni Diesel+, Dior, Shein): il vero salto riguarda il livello di dettaglio richiesto e la necessità di una governance ESG strutturata, capace di validare i dati comunicati.
Gli strumenti di FCG
Per accompagnare le imprese, FCG mette a disposizione gratuitamente il FpS-Tool, piattaforma per la rendicontazione di sostenibilità articolata su tre livelli: Livello 1 per le PMI (standard volontario VSME), un Rapporto consolidato per le aziende associate, e un Livello 2 (in costruzione) per le grandi imprese soggette a rendicontazione obbligatoria ESRS. Le raccomandazioni operative di FCG ruotano attorno a sei principi — specificità, accuratezza, misurabilità, attualità, puntualità, trasparenza — e invitano le aziende a integrare gli obblighi normativi nei processi operativi, investendo in formazione e in strumenti di governance trasversali alle funzioni aziendali.
Con l’applicazione piena del decreto dal 27 settembre, conclude Bottazzoli, i rischi reputazionali e sanzionatori per le imprese della filiera carta e grafica diventano immediati e concreti.




