 In linea con la recente proposta di revisione europea della Direttiva imballaggi, Conai ha deliberato in merito alla definizione di imballaggio di «rotoli, tubi, cilindri attorno ai quali è avvolto materiale flessibile». La delibera prevede di riconoscere la natura di imballaggio su rotoli, tubi, cilindri attorno ai quali è avvolto materiale flessibile, esclusi quelli usati come parti dei macchinari di produzione e non per presentare il prodotto nella confezione di vendita; far decorrere il relativo onere contributivo ordinario dal 1° luglio 2013. Perché la delibera sia resa operativa entro marzo Conai provvederà a definire le casistiche.
In linea con la recente proposta di revisione europea della Direttiva imballaggi, Conai ha deliberato in merito alla definizione di imballaggio di «rotoli, tubi, cilindri attorno ai quali è avvolto materiale flessibile». La delibera prevede di riconoscere la natura di imballaggio su rotoli, tubi, cilindri attorno ai quali è avvolto materiale flessibile, esclusi quelli usati come parti dei macchinari di produzione e non per presentare il prodotto nella confezione di vendita; far decorrere il relativo onere contributivo ordinario dal 1° luglio 2013. Perché la delibera sia resa operativa entro marzo Conai provvederà a definire le casistiche.
Come è noto, infatti, la Commissione Europea con direttiva 2013/2/UE ha rivisto e modificato l’elenco di esempi illustrativi da considerare «imballaggio» e ciò che non lo è. In particolare non sono considerate imballaggio le etichette d’identificazione a radiofrequenza (RFID), mentre sono classificati imballaggio i «Rotoli, tubi e cilindri sui quali è avvolto materiale flessibile (come per esempio pellicola, fogli di alluminio, carta), eccetto i rotoli, i tubi e i cilindri che sono parti di macchinari di produzione e non sono utilizzati per presentare un prodotto come unità di vendita».
 
             
		