Legale

Forme di cooperazione: Geie e contratti di rete

Due strumenti per migliorare la competitività sul mercato nazionale ed estero e uscire dalla crisi. Una nuova forma di cooperazione e partenariato transnazionale, i cui membri dovranno appartenere almeno a due diversi Stati dell’Unione Europea, che consente a imprese, associazioni e professionisti di esercitare in comune alcune attività ai fini della partecipazione ai programmi dell’Unione Europea.

Il Gruppo Europeo d’Interesse Economico ha la finalità di facilitare e/o sviluppare le attività economiche dei suoi membri mettendo in comune risorse, attività ed esperienze; viene disciplinato dal Regolamento Comunitario n 2137/85, per cui essendo la sua regolamentazione giuridica valida in tutto il territorio dell’Unione Europea, può essere creato in tutti gli Stati a essa appartenenti.
Il Geie prevede per la sua costituzione la forma scritta; il contratto dovrà specificare la denominazione, la sede, l’oggetto del gruppo, il luogo di registrazione e la durata (a meno che non sia indeterminata).
La pubblicità dovrà essere compiuta (per i gruppi che hanno sede in Italia) sia a livello nazionale mediante pubblicazione sul Registro delle Imprese e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sia a livello comunitario mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea; il mancato rispetto degli oneri di pubblicità espone gli amministratori e i liquidatori del Geie a sanzioni anche penali.
Il Gruppo può essere costituito anche senza conferimenti in denaro e in natura e deve prevedere almeno due organi, ovvero i membri che agiscono collegialmente e l’amministratore (o gli amministratori).
Ciascuno degli amministratori – quando agisce in nome e per conto del gruppo – impegna l’organizzazione nei confronti di terzi anche se i suoi atti non rientrano nell’oggetto del gruppo. Per converso i membri del Geie – seppur in via sussidiaria – rispondono solidalmente e illimitatamente nei confronti dei terzi.
Esso non può avere come oggetto sociale il perseguimento di utili e non è considerato soggetto d’imposta, per cui non è soggetto ad alcuna imposta (né all’imposta sul reddito delle società, né tanto meno a quella sui redditi delle attività commerciali). I risultati delle attività svolte dall’associazione dovranno gravare unicamente sui suoi membri, quindi gli incassi economici verranno tassati a carico di ciascun socio in base alle normative vigenti nel loro Stato.

I Contratti di Rete, ovvero la risposta italiana al Geie

Tale istituto creato nell’anno 2009 (poi definito nel 2012) ha la finalità di combattere la crisi economica con l’aiuto della forza imprenditoriale che un gruppo di aziende può trarre dall’unione di più e diverse tipologie merceologiche anche di diversa appartenenza geografica.

Con il Contratto di Rete, infatti, più imprenditori si pongono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato, sulla base di un programma comune che deve facilitare lo scambio d’informazioni o prestazioni di natura industriale e commerciale, ovvero stimolare la collaborazione tra imprese appartenenti anche ad ambiti diversi.
La Rete tra imprese nasce dalla sottoscrizione di un semplice contratto (così detta “Rete Contratto”); se le parti vogliono creare con la rete un autonomo soggetto giuridico, diverso rispetto alle imprese contraenti, possono far acquisire soggettività giuridica alla rete (in questo caso si parla di “Rete Soggetto”).
Il Contratto di Rete può essere redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti con firme autentiche dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, oppure può essere redatto in conformità al modello standard tipizzato riportato nell’allegato A del D.M. n. 122/14 interministeriale del Ministero della Giustizia, Ministero dell’Economia e delle Finanze e Ministero dello Sviluppo Economico. Dovrà indicare, oltre ai soggetti appartenenti alla stessa, anche un programma nel quale andranno riportati i diritti e gli obblighi di ciascun membro, gli obbiettivi strategici di innovazione e/o di aumento della capacità competitiva, la durata del contratto, le modalità di adesione di altri imprenditori, nonché le regole per l’assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto d’interesse comune.
Nella redazione del contratto il legislatore prevede tre elementi facoltativi:
1) il fondo patrimoniale;
2) l’organo comune;
3) le cause facoltative di recesso anticipato.
Gli aderenti al Contratto di Rete potranno quindi stabilire se creare un fondo patrimoniale, costituito da un insieme di conferimenti (la cui misura viene stabilita nel contratto stesso), che verrà messo a disposizione dei membri per il raggiungimento degli scopi prestabiliti. In caso contrario le imprese potranno predisporre un budget annuale di spese, regolamentandone dettagliatamente le modalità di rendicontazione.
Il Contratto di Rete potrà altresì prevedere un Organo Comune che avrà la funzione di dare esecuzione al contratto e di rappresentare (salvo diverso accordo) la Rete nella sua globalità nelle procedure che hanno per oggetto la negoziazione con la Pubblica Amministrazione, l’internazionalizzazione e l’innovazione del gruppo, la facilitazione di accesso al credito e così via. Potrà per ultimo anche prevedere che vengano specificatamente indicate le cause facoltative di recesso anticipato, affinché l’uscita volontaria, così come l’esclusione di uno o più membri non comporti problemi per la Rete, tra cui anche la definizione della liquidazione della quota dell’impresa.

Per quanto riguarda poi la responsabilità della Rete nei confronti di terzi, si precisa che la stessa è configurabile in capo all’Organo Comune nel caso in cui lo stesso agisca con un mandato senza rappresentanza, mentre è in capo alla Rete nel caso in cui l’Organo Comune eserciti i suoi poteri con un mandato con rappresentanza.
Le Reti non hanno personalità giuridica, né soggettività tributaria, per cui con la sottoscrizione del Contratto di Rete non si crea né un nuovo soggetto giuridico, né una nuova attività d’impresa e la Rete non potrà essere titolare di partita IVA, ma solo di un codice fiscale.

Le differenze con altri istituti

Il Contratto di Rete differisce dal Geie in quanto prevede la possibilità di partecipazione solamente a imprenditori, peraltro non necessariamente di due o più Stati dell’Unione Europea.
È difforme dall’ATI (Associazione Temporanea d’Imprese) in quanto non viene costituita per un tempo determinato al solo fine di partecipare a un bando di gara, ma per un tempo a volte anche indeterminato con una pluralità di finalità e inoltre in quanto non vi è la figura di una capogruppo che abbia un ruolo predominante e che rappresenti le altre imprese nei confronti di terzi soggetti.

I vantaggi del Geie

  1. Ciascun imprenditore (ovvero associazione ovvero professionista) può raggiungere mediante la cooperazione con altre entità giuridiche un separato profitto.
  2. Il Gruppo ha una forma giuridica estremamente flessibile, può essere costituito contemporaneamente con partner di tipologie giuridiche completamente diverse e senza un apporto economico.
  3. I membri del Gruppo rimangono giuridicamente indipendenti e mantengono la loro libertà imprenditoriale.

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