Investire negli USA: pro e contro

Il consiglio numero uno per chiunque volesse operare nel mercato estero, è quello di munirsi del supporto di professionisti ed esperti conoscitori del mercato internazionale, al fine di non incorrere in controversie legali e fiscali.

Nel momento in cui scriviamo questo articolo (metà novembre, ndr), è fresca la notizia dell’elezione di Donald Trump come quarantacinquesimo Presidente degli Stati Uniti d’America. Sorprese e polemiche a parte, i mercati sono volatili e in attesa di vedere cosa davvero farà il neoeletto.

Gli Stati Uniti rappresentano ancora oggi uno dei mercati più interessanti per le aziende di tutto il mondo. Secondo il 72% degli italiani, infatti, il mercato statunitense è il migliore dove investire i propri capitali. Le ragioni di tale diffuso interesse degli investitori vanno rintracciate da una parte su un sistema economico solido e in espansione, dall’altro su un sistema fiscale certo e trasparente oltre che, ovviamente, su una tassazione ritenuta vantaggiosa rispetto a quella nazionale. La gestione degli aspetti burocratici, la scarsa conoscenza del sistema di tutela legale costituiscono, invece, un freno agli investimenti esteri.

Per prima cosa, per investire negli Usa, occorre valutare le conseguenze fiscali derivanti dalla tipologia d’ingresso che viene operata sul mercato statunitense. Infatti, pur in mancanza di una presenza fisica sul territorio c’è il rischio della creazione di una «stabile organizzazione», instaurabile in alcuni casi anche con un accordo commerciale con terzi (per esempio, con un distributore locale), che comporta il pagamento di imposte negli Stati Uniti.

Laddove, invece, si decida di costituire una società in loco, sarà opportuno da un lato valutare quale sia la forma societaria più adatta al perseguimento dei propri scopi, e non solo fiscalmente, e, dall’altro, scegliere lo Stato dove procedere alla costituzione e, eventualmente, impiantare uno stabilimento produttivo.

Le problematiche maggiori e gli ostacoli più frequenti per gli investitori sono legati alla scarsa conoscenza del sistema di tutela legale, ovvero alla scarsa familiarità con una fiscalità diversa dalla nostra.

Il primo concreto ostacolo per gli investitori è quello di confrontarsi con un sistema fiscale diverso da quello nazionale.

Negli Stati Uniti d’America, la legislazione fiscale si articola su tre livelli: federale, statale e municipale.

La Costituzione federale degli Stati Uniti d’America prevede, all’articolo 6, la supremazia della stessa sulle leggi dei singoli Stati e, relativamente alla materia fiscale, vieta l’introduzione, da parte di ogni singolo Stato, di imposte che vadano contro i principi generali della tassazione sull’ import e l’export oltre che di disposizioni normative che introducano delle «discriminazioni» nel commercio fra i differenti Stati Federali e di questi con l’ estero. Entro i suddetti limiti, le Amministrazioni fiscali statali gestiscono le imposte locali e quelle sul consumo, che vengono fissate dai Singoli Congressi nazionali. L’Internal Revenue Code (IRC) è il testo legislativo che dal 1954 raggruppa tutti i tax acts (le leggi fiscali) approvati dal Congresso dopo essere state esaminate prima dalla Camera dei Rappresentanti, ed eventualmente emendate dal Senato, e poi promulgate dal Presidente (l’ultima versione dell’IRC risale al 27 settembre 1986 con il Tax Reform Act redatto sotto il governo dell’allora Presidente Ronald Reagan).

Oltre a questo codice assumono rilevanza le Regulations (cioè i regolamenti amministrativi ministeriali) e i Revenue Rulings e le Letter Rulings, (che sono delle risposte pubblicate dall’Internal Revenue Service, l’Amministrazione fiscale americana) che prendono posizione circa l’interpretazione di determinate leggi e regolamenti a seguito di particolari quesiti ricevuti dal contribuente, e che svolgono in tal senso un ruolo fondamentale nel processo interpretativo delle pronunce giurisprudenziali.

L’imposta sul reddito delle persone fisiche

Le persone fisiche che sono residenti fiscalmente negli Stati Uniti sono soggette a tassazione sul loro reddito qualunque ne sia la fonte e in qualunque parte del mondo prodotto (principio del worldwide income). Al contrario le persone fisiche non residenti sono tassate soltanto sul reddito di fonte statunitense.

In base alla disciplina federale, ai fini delle imposte sul reddito, una persona fisica si considera fiscalmente residente negli Stati Uniti se soddisfa una delle seguenti condizioni:

  • se ha la cittadinanza americana;
  • se ha ottenuto la residenza negli Stati Uniti (c.d. green card);
  • se permane sul territorio nazionale per almeno 183 giorni nel corso di un anno solare;
  • se supera il c.d. «substantial presence test» o «cumulative presence test» che consiste nella somma del totale dei giorni che la persona è presente negli Stati Uniti nell’anno di riferimento più un terzo dei giorni in cui è stato presente nell’anno precedente e un sesto dei giorni dell’anno ancora precedente. Se la somma ottenuta è uguale o superiore a 183 giorni, il soggetto viene considerato fiscalmente residente.

L’unica eccezione al «cumulative presence test» è dimostrare che il soggetto economico ha il suo principale centro di attività-affari non negli Stati Uniti e che i propri legami familiari e sociali sono rilevanti in un altro Paese e non negli Stati Uniti. In quest’ultimo caso non si ritiene necessario dimostrare che la persona ha anche la residenza fiscale in un altro Paese.

La persona fisica che produca un reddito negli Stati Uniti deve presentare una domanda per l’ottenimento di un Social Security Number (ottenibile al Social Security Administration) e, dal 1996, gli stranieri che risiedono fiscalmente negli Stati Uniti devono richiedere, e viene loro assegnato dall’IRS, un codice d’identificazione delle imposte, il c.d. Individual Taxpayer Identification Number o ITIN.

La base imponibile è composta da diverse tipologie di reddito prodotto: per esempio reddito da lavoro autonomo e dipendente, da investimenti, da attività d’impresa, da capital gains.

Per quanto riguarda, in particolare, il reddito da investimenti, l’aliquota applicata agli utili generati dalla detenzione di partecipazioni è diversa a seconda della capacità contributiva e del periodo di detenzione dell’investimento effettuato (holding period). Per i dividendi relativi a partecipazioni detenuti da più di 12 mesi l’aliquota è ordinariamente del 15 per cento. Per poter beneficiare dell’aliquota ridotta sui dividendi di fonte estera, occorre che sia in vigore un Trattato contro le doppie imposizioni con il paese della fonte.

L’imposta sul reddito delle persone giuridiche

In virtù del sistema societario vigente negli Stati Uniti, è possibile distinguere fra i seguenti tipi di società:

-la società di capitali di tipo C (C-corporation) ovvero società di capitali di tipo classico caratterizzata dal possesso di personalità giuridica e di un patrimonio sociale autonomo e distinto da quello dei soci;

-la società di capitali di tipo S (S-corporation) che, da un punto di vista giuridico, è identica a quella di tipo C mentre fiscalmente, si caratterizza per la possibilità di optare, in presenza di determinati requisiti (quali la residenza degli azionisti negli Stati Uniti, l’esistenza di una sola classe di azioni e un numero massimo di azionisti), per un regime fiscale «trasparente» in conseguenza del quale reddito viene tassato una sola volta, direttamente in capo agli azionisti;

-la Limited Liability Company società di recente istituzione nella legislazione commerciale e fiscale degli Stati Uniti, che oltre al beneficio della responsabilità limitata dei soci, tipico delle società di capitali, prevede la possibilità di applicare il regime di tassazione «trasparente», analogamente alle società di persone;

-la General Partnership che prevede la responsabilità illimitata e solidale dei soci che rispondono con il proprio patrimonio per le obbligazioni assunte dalla società. Sotto il profilo fiscale, il reddito prodotto dalla partnership non è imputato a quest’ultima ma viene attribuito ai singoli soci per mezzo del c.d. regime di tassazione «trasparente»;

-la Limited Partnership, assimilabile alla nostra società in accomandita semplice poiché in essa, vi sono alcuni «limited partner» che beneficiano della limitata responsabilità patrimoniale all’importo della quota conferita (come per i soci accomandatari).

Sono soggette all’imposta sul reddito delle persone giuridiche: le C-corporation (ad eccezione delle partnership, delle S-corporation e delle LLC qualora vengano tassate «per trasparenza» in capo ai loro soci); le associazioni; le compagnie di assicurazione; le banche. Le società statunitensi sono tassate sul proprio reddito c.d. «worldwide», e cioè senza avere riguardo all’ubicazione della fonte del reddito e senza che rilevi il luogo di esercizio della propria attività o dove sia situato il centro direzionale e amministrativo delle stesse.

Il reddito delle società viene quantificato sulla base delle scritture contabili regolarmente tenute. I dati ricavati dalla contabilità sono oggetto di una serie di successive rettifiche che permettono di determinare il taxable income.

È possibile dedurre tutte le spese sostenute per lo svolgimento dell’attività d’impresa, come: le spese di natura «ordinaria»; le quote di ammortamento; gli interessi passivi, salvo limitazioni; le imposte federali e locali sul reddito; i contributi a enti caritatevoli; le perdite non coperte da assicurazioni; i crediti non recuperabili; le spese di ricerca e sviluppo (sono interamente deducibili nell’esercizio di competenza, ovvero, possono essere ammortizzate in 60 mesi); le spese di natura organizzativa; i costi di start-up; le spese inerenti alla lavorazione di risorse naturali (petrolio, gas, minerali, ecc.).

L’imposta federale sul reddito delle società si configura come un’imposta progressiva per scaglioni di reddito; dal 2011, le aliquote di imposizione sono comprese tra il 15 e il 35%. Sono inoltre previste due aliquote aggiuntive, pari rispettivamente al 38 e 39%, in corrispondenza di due scaglioni di reddito intermedi, che hanno la funzione di «correggere» le sperequazioni di imposizione emergenti in prossimità dei limiti superiori delle fasce di reddito intermedie.

Anche le società, al pari delle persone fisiche, sono soggette alla alternative minimum tax (Amt), che viene calcolata su una base imponibile più ampia rispetto alla tassazione ordinaria, utilizzando un’unica aliquota di imposizione del 20%. La funzione di tale imposta è quella di garantire che tutte le società che presentano un reddito significativo contribuiscano all’onere tributario federale pur avendo diritto a un certo numero di esenzioni, detrazioni e crediti di imposta.

L’imposta alternativa è dovuta se l’ammontare della stessa supera l’imposta calcolata con il metodo di tassazione ordinaria.

L’Amt non si applica alle piccole imprese ovvero alle società che presentano un ammontare medio dei ricavi, riferito agli ultimi tre anni, inferiore ai 7,5 milioni di dollari.

Le altre imposte

Negli Stati Uniti assume notevole rilevanza il federalismo fiscale che prevede la presenza oltre che di un’imposizione federale, anche di un’imposizione a livello locale (Stati, Contee e Comuni). La coesistenza di plurimi regimi ed enti impositivi implica un ingente carico fiscale gravante sulle imprese (si consideri che oltre il 50% delle entrate tributarie legate a un’attività imprenditoriale svolta negli Stati Uniti sono di diretta competenza dei singoli Stati federali o delle autorità amministrative locali (Contea e Comune).

Le più importanti imposte «non federali» sono, per esempio: le imposte sul reddito, le imposte sulle vendite, di registro per la costituzione delle società, sul patrimonio netto aziendale, di disoccupazione, sulle strade e sui carburanti, su alcool, tabacco, scommesse, e agenti inquinanti (carbon tax); e poi le imposte di fabbricazione, sui beni immateriali.

A livello federale non è prevista alcuna imposta sul valore aggiunto. Tuttavia gli Stati e le municipalità prevedono l’applicazione di un’imposta sui consumi, le cui aliquote variano dal 2,7 al 8,25 per cento, a seconda del luogo

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