Carta vs Digitale

Iva ridotta per l’editoria, solo per i libri stampati su carta

La Corte di giustizia Ue nella sentenza relativa alla causa C-219/13, dell’11 settembre 2014, ha affermato che la limitazione dell’aliquota IVA ridotta ai libri stampati non include quelli forniti attraverso un supporto fisico diverso – per esempio, CD, CD-ROM e chiavette USB – ed è compatibile con la normativa comunitaria, nella misura in cui sia rispettato il principio di neutralità fiscale: dall’esame del rapporto di concorrenza esistente tra le diverse categorie di libri, le due tipologie di prodotti non devono essere simili dal punto di vista del consumatore medio.

In particolare, la domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 98, paragrafo 2, primo comma, e dell’allegato III, punto 6, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1), come modificata dalla direttiva 2009/47/CE del Consiglio, del 5 maggio 2009 (GU L 116, pag. 18; in prosieguo: la «direttiva IVA»). Tale domanda è stata presentata nel contesto di un procedimento proposto da una casa editrice finlandese che aveva creato un contenzioso eccependo il principio comunitario di «neutralità fiscale» per ottenere aliquota ridotta anche per i prodotti che realizzano lo stesso risultato di un libro stampato laddove in Finlandia la legislazione interna prevede l’aliquota Iva ridotta solo per libri in formato cartaceo. Il giudice amministrativo aveva sospeso il giudizio e chiesto alla Corte di giustizia di pronunciarsi.

Giova ricordare, a tal proposito, che l’art. 96 della direttiva n. 2006/112/CE prevede che la stessa aliquota IVA, vale a dire l’aliquota normale, si applichi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi.

In deroga a tale principio, l’art. 98, par. 1, della stessa direttiva riconosce agli Stati membri la facoltà di applicare una o due aliquote IVA ridotte. Ai sensi del par. 2 del citato art. 98, le aliquote ridotte possono essere applicate esclusivamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi delle categorie che figurano nell’allegato III della direttiva n. 2006/112/CE.

Orbene, è compito degli Stati membri determinare con maggiore precisione a quali operazioni, riconducibili alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi, incluse nelle categorie di cui all’allegato III della direttiva n. 2006/112/CE, si applichino le aliquote ridotte (Corte di Giustizia, cause riunite C-45412 e C-45512 del 27 febbraio 2014 e causa C-442/05 del 3 aprile 2008).

Sul punto può richiamarsi l’orientamento della giurisprudenza comunitaria, in base al quale i beni/servizi che siano simili e, in quanto tali, in concorrenza fra loro, devono essere assoggettati alla stessa aliquota (cause riunite C-259/10 e C-260/10 del 10 novembre 2011; causa C-384/01 dell’8 maggio 2003; causa C-481/98 del 3 maggio 2001).

Ecco che secondo i giudici del Lussemburgo, per stabilire se beni o prestazioni di servizi siano simili, si deve tenere conto del punto di vista del consumatore medio. Beni o prestazioni di servizi sono simili quando: presentano proprietà analoghe e rispondono agli stessi bisogni del consumatore, in funzione di un criterio di comparabilità nell’uso; e quando le differenze esistenti non influiscono in modo considerevole sulla decisione del consumatore medio di optare per l’uno o per l’altro di questi beni o prestazioni di servizi. Alla luce di quanto esposto, spetta al giudice del rinvio verificare, se i libri pubblicati in formato cartaceo e quelli che sono pubblicati su supporti fisici diversi siano prodotti idonei a essere considerati simili da parte del consumatore medio. Tale risposta non varia a seconda del tipo di supporto utilizzato, del contenuto del libro in parola, o a seconda delle proprietà tecniche del supporto fisico di cui trattasi, dato che sono siffatte circostanze, tra le altre, che il giudice del rinvio deve prendere in considerazione al fine di valutare se i libri pubblicati in formato cartaceo e quelli che sono pubblicati su altri supporti fisici siano prodotti idonei a essere considerati simili da parte del consumatore medio.

In sostanza se, tali circostanze sono determinanti dal punto di vista del consumatore medio dello Stato membro interessato, è giustificato che la legislazione nazionale non conceda alla cessione di libri registrati su supporti diversi dalla carta l’aliquota IVA ridotta applicabile a quella dei libri stampati. Se invece ciò che importa per tale consumatore è essenzialmente il contenuto simile di tutti i libri, indipendentemente dal loro supporto o dalle loro proprietà, allora l’applicazione selettiva di un’aliquota IVA ridotta non è giustificata.

Concludono così i Giudici nella sentenza in commento. <<L’articolo 98, paragrafo 2, primo comma, e l’allegato III, punto 6, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2009/47/CE del Consiglio, del 5 maggio 2009, devono essere interpretati nel senso che, purché sia rispettato il principio di neutralità fiscale inerente al sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto, cosa che spetta al giudice del rinvio verificare, non ostano a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che assoggetta i libri pubblicati in formato cartaceo a un’aliquota IVA ridotta e quelli che sono pubblicati su altri supporti fisici, come CD, CD-ROM o chiavette USB, all’aliquota normale di tale imposta>>.

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